Trasparenza

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Servizi Finanziari

Con il termine trasparenza si indica l’insieme degli accorgimenti volti a rendere chiaro e comprensibile sia le condizioni e caratteristiche del prodotto richiesto che il funzionamento dei rapporti con l’intermediario. La nostra società mette a disposizione c/o i nostri uffici tutta la relativa documentazione informativa in osservanza alle norme disposte dal D.Lgs. del 13 agosto 2010 n. 141 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari proposti (concessi previa istruttoria di Fides Spa) la quale si suddivide in precontrattuale e contrattuale.

Precontrattuale

È la fase in cui il Cliente ha modo di ricevere per iscritto una serie di documenti volti a specificare tutti i dati più importanti del prodotto richiesto quali la durata, condizioni economiche, aspetti legali (diritto di recesso, estinzione anticipata, ecc.), utilizzo dei dati personali, ecc., affinché possano essere esaminati prima di procedere con la firma del contratto. È necessario sottolineare che il Cliente non ha alcun obbligo di firmare il contratto al momento della consegna dei documenti in argomento, utili per l’appunto ad analizzare con calma tutte le relative condizioni. Di seguito dettaglio:

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

È il cosiddetto modulo SECCI, dall’acronimo inglese di Standard European Consumer Credit Information che il Cliente deve ricevere prima della firma del contratto o comunque dell’assunzione di un impegno irrevocabile. E’ necessario per confrontare le diverse offerte presenti sul mercato e deve indicare le caratteristiche principali del credito:

  • Tipo di contratto, importo, durata, rate, interessi e garanzie.
  • I costi del credito.
  • Altri aspetti legali come ad esempio diritto di recesso, rimborso anticipato, consultazione di una banca dati, diritto a ricevere una copia del contratto idonea della stipula; chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate.
  • Le informazioni supplementari in caso di commercializzazione di prodotti a distanza.

Tassi effettivi globali medi (tabella TEGM)

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. È:

  • Rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia per conto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
  • Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
  • Riferito agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura ed è comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse.
  • Classificato per categorie omogenee, tenendo conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie.

 Guida: Il credito ai consumatori

Il documento consiste in una guida emanata per disposizione della Banca d’Italia. Perseguono l’obiettivo di favorire la comprensione e l’accesso dei cittadini ad alcuni prodotti di ampia diffusione e di consentire scelte consapevoli e informate attraverso il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato.

 Guida: La centrale dei rischi

 E’ una banca dati che fotografa i debiti delle famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. I Clienti con una buona “storia creditizia” possono ottenere più facilmente e a condizioni migliori prestiti mentre le banche e le società finanziarie possono valutare la capacità dei Clienti di restituire i finanziamenti concessi.

Informativa privacy FIDES

È il documento che il Cliente deve sottoscrivere nel caso si renda necessario il trattamento dei dati personali. Il consumatore può così venire a conoscenza di come verranno trattati i propri dati.

Informativa privacy F.C.V. Srl a Socio Unico

È il documento che il Cliente deve sottoscrivere nel caso si renda necessario il trattamento dei dati personali. Il consumatore può così venire a conoscenza di come verranno trattati i propri dati.

Guida ABF

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. È un sistema alternativo, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato. È un sistema “stragiudiziale” perché la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario. L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

Contrattuale

È la fase in cui si formalizzare la richiesta sottoscrivendo i moduli che seguono. È importante accertarsi che i dati su di essi riportati corrispondano a quanto indicato nella precontrattuale:

Contratto

È il documento che il Cliente deve sottoscrivere quale accordo tra le parti per costituire e regolare il rapporto giuridico. Deve riportare i medesimi dati indicati nel Informazioni europee di base sul credito ai consumatori su descritto e consegnato in fase precontrattuale.

Consenso e proposta assicurativa

Sono documenti che il Cliente deve sottoscrivere prestando il consenso alla stipula di una polizza di assicurazione a garanzia del rischio vita, impiego o entrambe ove ne sia fatta esplicita richiesta o il prodotto scelto ne sia assistito obbligatoriamente come nel caso di una cessione del quinto

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